In attuazione di quanto disposto dal DLgs 175/2014 (decreto sulle semplificazioni fiscali) l’Agenzia delle Entrate ha predisposto il nuovo modello di Certificazione Unica (CU) che dovrà essere utilizzato, da parte dei sostituti d’imposta, per la certificazione:

  • dei redditi derivanti da rapporto di lavoro dipendente e assimilato (previamente certificati per il tramite del CUD);
  • dei redditi di lavoro autonomo;
  • delle provvigioni ed alcuni redditi diversi (es. compensi per lavoro autonomo occasionale);
  • dei corrispettivi per i contratti di appalto soggetti alla ritenuta di cui all’art. 25 ter del DPR 600/73; corrisposti nel corso del 2014.

Il nuovo modello di Certificazione Unica dovrà dunque essere utilizzato dai sostituti di imposta per la certificazione dei predetti redditi corrisposti nel 2014 e consegnato ai propri sostituiti entro il prossimo 28.02.2015 (termine che, cadendo di sabato, slitta al successivo lunedì 02 marzo).

Nei casi in cui il sostituto di imposta abbia già consegnato il modello CUD ai propri sostituiti, ciò non esonera il sostituto a predisporre e consegnare anche il nuovo modello di Certificazione Unica che dovrà pertanto essere ugualmente compilato e consegnato al sostituito nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Entro il 09.03.2015 (la scadenza fissata è in realtà il 07 marzo ma, essendo sabato, il termine slitta al lunedì successivo) i sostituti di imposta devono trasmettere telematicamente il modello di Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate compilando l’apposito frontespizio e nel rispetto delle specifiche tecniche approvate.

L’obbligo di trasmissione delle certificazioni riguarda anche le tipologie reddituali per le quali non è prevista la predisposizione del modello 730 precompilato.

  • Il modello di Certificazione Unica non deve essere invece utilizzato dai sostituti per comunicare:
  • gli utili corrisposti e proventi ad essi assimilati;
  • le ritenute operate e le imposte sostitutive applicate;

da rilasciare ai percettori sulla base dello schema approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 07.01.2013, n. 1841.

Non devono, inoltre, essere comunicate le certificazioni attestanti:

  • esclusivamente redditi totalmente esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno stato estero nel quale è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni;
  • redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, rilasciate a soggetti residenti all’estero, nei casi in cui non è obbligatoria l’indicazione del codice fiscale del percipiente nella Certificazione Unica;
  • redditi erogati dall’INPS agli eredi del sostituto residenti all’estero, per i quali non è stata avanzata la richiesta di rilascio del codice fiscale.
  • Nel modello di Certificazione Unica và altresì compilato il quadro CT con il quale i sostituti di imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate la sede telematica (propria o di un intermediario incaricato) per la ricezione delle comunicazioni relative ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730.
  • A livello sanzionatorio è prevista una sanzione di € 100 per ogni certificazione omessa, errata o tardiva. In caso di errata trasmissione del modello non c’è sanzione se si provvede celermente alla sostituzione od annullamento della certificazione con re invio nel breve termine di 5 giorni dalla scadenza.
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