Situazione attuale. Il contribuente predispone autonomamente la propria dichiarazione dei redditi e versa le imposte in autoliquidazione. L’Agenzia delle Entrate controlla la dichiarazione ed effettua tutti i necessari riscontri. Novità 2015 – Modello 730/2015 precompilato.

  • Entro il 15.04.2015 l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente il modello 730 precompilato, relativo all’anno di imposta 2014. Essendo il 2015 il primo anno di avvio della nuova procedura il predetto modello precompilato richiederà sicuramente delle integrazioni, considerato che in fase di primo avvio esso non comprenderà tutte le detrazioni e deduzioni fiscali che competono al contribuente ma solo alcune di esse (interessi passivi e relativi oneri accessori su mutui, premi di assicurazione sulla morte e contro gli infortuni, contributi previdenziali ed assistenziali, contributi versati a forme pensionistiche).
  • Per la raccolta dei dati necessari alla predisposizione del modello precompilato l’Agenzia delle Entrate ha fissato un calendario:
    • 28.02.2015 – termine entro il quale dovranno essere comunicati da banche, assicurazioni ed enti previdenziali e pensionistici i dati relativi alle deduzioni e dichiarazioni sopra menzionate spettanti a ciascun contribuente;
    • 07.03.2015 – i sostituti d’imposta dovranno comunicare (con apposito modello) l’ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d’imposta e dei contributi previdenziali ed assistenziali trattenuti a ciascun dipendente e collaboratore, ivi compresi quelli con Partita Iva;
    • entro il 15.04.2015 l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente il 730 precompilato, come precisato più sopra;
    • 07.07.2015 – entro la predetta data il contribuente può accettare, integrare e correggere la dichiarazione precompilata e trasmetterla all’Agenzia delle Entrate, direttamente o per il tramite del proprio sostituto d’imposta, o tramite CAF o professionista;
    • sono previste sanzioni (€ 100 cadauna) in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, che tuttavia non si applica se la certificazione viene corretta entro cinque giorni dalla scadenza ovvero dalla eventuale segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Dal 2016 (per i redditi 2015) saranno gestiti tramite l’anagrafe tributaria i flussi informatici legati agli oneri deducibili e detraibili diversi (art. 3, c. 4 del DLgs 175/2014);   Opzioni possibili. Il contribuente può:

  1. accettare la dichiarazione precompilata e procedere autonomamente o tramite il proprio sostituto di imposta all’invio telematico della stessa (il sostituto d’imposta si abilita a tale adempimento se entro il 15 gennaio comunica la propria disponibilità a prestare assistenza fiscale). In tale caso il contribuente è sottratto ai controlli formali e preventivi sui rimborsi superiori a € 4.000. Rimane comunque fermo il controllo dell’Agenzia delle Entrate sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a deduzioni e detrazioni dal reddito ed agevolazioni fiscali. Con questa scelta la responsabilità di avere fruito di deduzioni e detrazioni non spettanti rimane per intero in capo al contribuente, mentre al sostituto d’imposta non compete alcun tipo di responsabilità;
  2. apportare modifiche al 730 precompilato avvalendosi dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o tramite proprio sostituto d’imposta. In questo caso la sua dichiarazione è soggetta ai controlli formali. Anche in questo caso vale quanto precisato nel punto 1. per quanto attiene alla responsabilità in merito a deduzioni, detrazioni ed agevolazioni, che fanno carico esclusivamente al contribuente;
  3. consegnare il 730 precompilato, con o senza modifiche, al CAF o ad un professionista abilitato. In tal caso la dichiarazione è soggetta al visto di conformità e quindi ai controlli formali, con piena responsabilità del CAF o professionista. In questo caso il CAF o il professionista abilitato risponde dell’infedeltà ed è tenuto al pagamento delle maggiori imposte dovute, della sanzione del 30% e degli interessi, senza possibilità di rivalsa, neanche per le imposte, sul contribuente;
  4. procedere autonomamente alla compilazione della propria dichiarazioni ignorando completamente la precompilata. In questo caso si applicano le regole ordinarie già esistenti, con responsabilità del CAF o professionista abilitato.

  Il 07.07.2015 è dunque il termine entro il quale la dichiarazione modello 730 va inviata all’Agenzia delle Entrate per via telematica.     CONCLUSIONE La questione più spinosa e preoccupante è il regime di responsabilità che fa capo al CAF o al professionista abilitato, senza possibilità di agire in rivalsa verso il contribuente, a meno che non riesca a dimostrare la mala fede dello stesso (colpa o dolo del contribuente).  

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