Un mio cliente, esercente attività professionale, ha deciso di procedere alla cessazione della sua attività per motivi di età, previa chiusura della sua P. IVA.

E’ titolare di crediti nei confronti di alcuni clienti che, a causa della perdurante crisi economica, non riesce ad incassare, pur non disperando nel futuro di riuscirci, anche attraverso accordi transattivi.

Con la cessazione dell’attività professionale e la chiusura della P IVA viene meno pertanto il requisito soggettivo, mentre il momento impositivo ai fini IVA ai sensi dell’art. 6, 3° comma del DPR 633/72 (pagamento del corrispettivo), si realizza in un momento successivo a quello della cessazione dell’attività. Venendo dunque meno il requisito soggettivo, l’incasso del corrispettivo non dovrebbe più essere assoggettato ad IVA.

Eppure, la risoluzione 20.08.2009 n. 232/E e la circolare 16.02.2007 n. 11/E – n.7.1, affermano che l’attività professionale non può dirsi cessata fino a completo esaurimento di tutti i rapporti relativi alla definizione delle operazioni pendenti. Della stessa idea è anche il Portale nei suoi commenti all’art. 35 del DPR 633/72, nel suo libro “Imposta sul valore aggiunto”.

Quale è la soluzione a tale situazione?

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